
Lo statuto dell'Associazione Queyrassine des Loueurs de Meublés
Titolo 1 Scopi e composizione
Articolo 1 Tra i membri del presente statuto è costituita un'associazione disciplinata dalla legge del 1° luglio 1901 e dal decreto del 16 agosto 0901, denominata Association Queyrassine des Loueurs de Meublés e avente lo scopo di riunire qualsiasi persona fisica o giuridica che possieda o gestisca per conto di altri alloggi ammobiliati a scopo turistico nei comuni di Abriès, Aiguilles, Arvieux, Ceillac, Château Ville Vieille, Molines en Queyras, Ristolas e Saint Véran.
Articolo 2 L'associazione ha lo scopo di studiare e attuare tutte le misure atte a incrementare l'occupazione turistica degli alloggi ammobiliati nel Queyras e di rappresentare gli interessi dei proprietari di alloggi ammobiliati nei confronti delle autorità locali, comunitarie e dipartimentali.
Articolo 3 L'associazione ha sede legale presso l'Ufficio del Turismo di Arvieux, 05350 Arvieux. Essa può essere trasferita con semplice decisione del Consiglio di amministrazione ratificata dall'Assemblea generale.
Articolo 4 La durata dell'associazione è illimitata.
Articolo 5 L'appartenenza all'associazione si acquisisce con l'adesione all'associazione, con l'approvazione del Consiglio direttivo, che decide sulle domande, e con il pagamento di una quota stabilita dall'Assemblea generale.
L'adesione si perde per dimissioni, morte o radiazione da parte del Consiglio di amministrazione.
Titolo 2 Amministrazione e funzionamento
Articolo 6 L'Assemblea generale si compone di tutti i membri designati all'articolo 5.
Articolo 7 L'Assemblea generale è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente o su richiesta scritta di un terzo dei suoi membri.
Essa fissa gli obiettivi dell'associazione e ne definisce la strategia.
Ascolta la relazione del Presidente sulle attività dell'Associazione, elegge i membri del Consiglio di amministrazione, esamina qualsiasi questione all'ordine del giorno, approva i conti dell'anno precedente, redige il bilancio per l'anno successivo e stabilisce le quote associative.
Articolo 8 L'avviso di convocazione delle Assemblee generali deve essere dato con 15 giorni di anticipo tramite lettera individuale o pubblicazione sulla stampa.
Articolo 9 Possono votare tutti i soci in regola con la quota associativa. È consentito il voto per delega, ma ogni membro dell'Assemblea generale non può avere più di due deleghe.
Articolo 10 L'associazione è gestita da un Consiglio Direttivo composto da 8 a 16 membri, eletti per tre anni dall'Assemblea Generale e rinnovabili annualmente per terzi, con estrazione a sorte dei membri uscenti per i primi due anni. I membri del Consiglio di amministrazione sono rieleggibili.
Articolo 11 Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta ogni sei mesi su convocazione del Presidente o su richiesta di un terzo dei suoi membri.
Articolo 12 Il Consiglio di amministrazione, composto da almeno la metà dei membri presenti, elegge al suo interno, per un periodo di tre anni ed entro un mese dall'Assemblea generale, un Comitato esecutivo composto da un Presidente, un Vicepresidente, un Tesoriere e un Segretario.
Articolo 13 Il Consiglio di amministrazione decide a maggioranza dei suoi membri presenti o rappresentati.
I membri del Consiglio di amministrazione non possono ricevere alcun compenso per i compiti loro affidati. Possono essere rimborsate solo le spese giustificate.
Articolo 14 Su proposta del Consiglio direttivo, l'Assemblea generale può decidere di creare sezioni locali dell'associazione, riunendo i membri di uno o più comuni.
Articolo 15 Il Presidente rappresenta l'Associazione in tutti gli atti civili.
Articolo 16 Le risorse dell'Associazione sono costituite da
quote associative
sovvenzioni dello Stato, della Regione, del Dipartimento, della Comunità dei Comuni e dei comuni
risorse di qualsiasi tipo decise dal Consiglio di amministrazione
Articolo 17 Lo Statuto può essere modificato su proposta del Consiglio di amministrazione o di almeno un decimo dei membri dell'Associazione. La modifica deve essere approvata con il voto dell'Assemblea generale di almeno un quarto dei membri presenti o rappresentati.
Articolo 18 L'Assemblea generale chiamata a decidere sullo scioglimento dell'Associazione deve comprendere la metà dei suoi membri presenti o rappresentati.
Articolo 19 In caso di scioglimento, l'Assemblea generale destinerà il patrimonio netto a una o più associazioni turistiche di interesse comunitario del Queyras.
>> Firmato ad Arvieux il 7 ottobre 2006